giovedì 28 maggio 2009

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE
POLONIA IN UMBRIA


L'Associazione Culturale Polonia in Umbria nasce per iniziativa di un piccolo gruppo di Polacchi di Perugia.

Il giorno 24.01.2009 si sono riunite in Assemblea Costituente le Signore:
Kalina ElzbietaStompel
Karina Maria Stompel
Monika Salek
Magdalena Kustowska
che con la loro firma accordano il seguente statuto della nascente Associazione.

Il Presidente in carica provvisoria viene eletta Sig.ra Kalina E. Stompel.
La nostra associazione nasce con un duplice scopo: - promuovere e diffondere in Umbria la conoscenza della Polonia, della sua ricchezza culturale, della sua storia (con i secolari interscambi con l'Italia) e delle sue tradizioni popolari; far conoscere la Polonia di oggi, un paese moderno è membro dell'Unione Europea; - essere un punto di riferimento e di aggregazione per i Polacchi, per le famiglie italo-polacche e per tutte le persone residenti in Umbria che sono interessate alla Polonia a qualsiasi titolo. La nostra Associazione, insieme a quelle delle altre regioni italiane, farà a breve parte dell'Associazione Generale dei Polacchi in Italia con sede a Roma.




Lo Statuto

Art. 1.

E' costituita l'Associazione “POLONIA IN UMBRIA": una libera Associazione di fatto, apartica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2.

L’associazione ha sede legale in Corciano (PG), Via A. Gramsci 10 c.
Il logo dell’Associazione rappresenta il contorno della Polonia, in bianco e rosso – colori della bandiera nazionale polacca, adagiato sullo sfondo del contorno dell’Umbria di colore verde e con al centro scritto il nome dell’Associazione: Polonia in Umbria.

Art. 3.

L'Associazione POLONIA IN UMBRIA persegue i seguenti scopi:
diffondere la cultura polacca nel territorio umbro;
ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica polacca in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione tra i cittadini umbri di nazionalità e di origine polacca nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4.
L'associazione POLONIA IN UMBRIA per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: incontri, cene a tema, convegni, conferenze, proiezioni di films e documenti, concerti,
Art. 5.
Possono diventare soci ordinari tutti i cittadini residenti in Umbria di nazionalità o di origine polacca e i loro familiari.
L'associazione POLONIA IN UMBRIA è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
soci onorari: persone o enti che contribuiscono allo svolgersi quotidiano dell’Associazione.
Art. 6.

- Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.



Art. 7.

- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 8.

- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Art. 9.

– Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;


Art. 10.

– L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 11.

– L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio direttivo,
approva il bilancio preventivi e consuntivo;
approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12.

– Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 13.

– Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
il presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
Art. 14.

– Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 15.
– Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 16.

– Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.


Art. 17.

- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.